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aggiornata il 27 luglio 2023

Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione

DocumentazioneRiferimenti normativi
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenzaArt. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaArt. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 8, Legge N. 190 del 2012
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitàNon applicabile
Relazione RPCTArt. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Atti di accertamento delle violazioniArt. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Segnalazione di condotte illecite

Whistleblowing

Già la Legge n. 190/2012 aveva previsto forme di tutela per il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo (c.d. whistleblowing).
L’ANAC, con Determinazione n. 06/2015, ha emanato le “Linee Guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, fornendo indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, poi integrate con Delibera n. 1134 del 8.11.2017 in materia di “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Successivamente, ad ulteriore tutela del whistleblower, è stata emanata la Legge 30 novembre 2017, n. 179,
che aveva modificato il citato art. 54-bis, D. Lgs. 165/2001, implementando la tutela prevista per i dipendenti pubblici che segnalano illeciti e inserito nel D. Lgs. 231/2001, all’art. 6, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che per la prima volta avevano stabilito un apparato di misure dedicate al whistleblower nel settore privato.

Il Decreto Legislativo 24/2023, nel recepire la Direttiva Europea 2019/1937, ha abrogato le disposizioni precedenti ampliando ulteriormente l’ambito delle possibili segnalazioni e rafforzando la tutela del segnalante.

Montecatone R.I., al fine di adeguarsi a quanto disposto nei documenti sopra richiamati, ha inserito nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) previsioni volte a disciplinare la tutela e le modalità di segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti o soggetti esterni della Società.

Modalità di segnalazione interna
Considerato che le condotte oggetto di segnalazione hanno molti punti di contatto, non potendo attribuire al Segnalante l’onere di distinguere tra segnalazioni per fatti o circostanze rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero per responsabilità derivanti dalla normativa in materia di anticorruzione, le segnalazioni possono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza e/o al RPCT,

  • tramite comunicazione diretta con i canali e le modalità previste al punto successivo
  • oppure, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Dipendenza), i quali devono entro 7 giorni trasmettere in originale quanto ricevuto all’Organismo di Vigilanza e/o al RPCT, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la
compilazione è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione, sia nella cartella “Documenti
istituzionali” della Intranet aziendale sia sul sito www.montecatone.com, riprodotto in calce
alla presente. Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi affinché l’OdV e/o il RPCT
possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti
posti alla loro attenzione.

L’OdV e/o il RPCT, quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy e sul
trattamento dei dati personali, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, richiedono che i dati contenuti nelle segnalazioni siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012.
Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione, non devono essere
fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni
prodotte in evidente malafede, l’OdV e o il RPCT si riservano di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli
elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e/o del
RPCT possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

  • indirizzo di posta elettronica: MONTECATONE R.I. S.P.A. ha istituito le seguenti caselle di posta
    elettronica riservate all’OdV e al RPCT, cui fare pervenire le segnalazioni:
    –  odvmontecatone@gmail.com;
    –  respprevcorruzione@montecatone.com.

Gli indirizzi di posta elettronica sono pubblicati sul sito istituzionale della Società;

  • posta ordinaria/con raccomandata: indirizzata all’Organismo di Vigilanza ovvero al Responsabile
    della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza c/o MONTECATONE R.I. S.p.A., via Montecatone,
    n. 37, (40026) Imola (BO); in tal caso, a garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che
    la missiva sia inserita in busta chiusa e rechi la dicitura “riservata personale”;
  • consegna a mano: a tal fine è istituita presso la sede di M.R.I. una apposita buchetta appesa al
    piano terra per la consegna anonima delle segnalazioni cartacee, recante l’etichetta: “Segnalazioni
    per l’Organismo di Vigilanza 231 e/o per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione”;
  • segnalazione orale: attraverso tutti i riferimenti sopra ricordati, è possibile richiedere un incontro diretto con RPCT,  che provvederà a fissare l’incontro entro termini ragionevoli e in uno spazio idoneo a garantire la riservatezza;
  • segnalazioni attraverso forme di divulgazione pubblica: l’OdV e/o l’RPCT prenderanno in considerazione le segnalazioni di cui verranno a conoscenza (direttamente o attraverso input da parte di chi ne abbia avuto conoscenza)
  • piattaforma whistleblowing: è stato istituito un apposito portale sul sito web di M.R.I., che
    permette di inviare la segnalazione in modalità cifrata, allo scopo di tutelare in maniera più sicura
    l’identità del segnalante, raggiungibile alla pagina seguente:

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://montecatone.whistleblowing.it/

Le segnalazioni vengono ricevute dall’OdV e dal RPCT, figure identificate quali destinatari delle
stesse, e vengono gestite mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del Segnalante. La
segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in
forma anonima. Se anonima, viene presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.
Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve
conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’OdV o del
RPCT e dialogare rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti o di approfondimenti.
La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia
dall’interno della Società che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato e della riservatezza del
procedimento è garantita in ogni circostanza.
Considerato che le condotte oggetto di segnalazione hanno molti punti di contatto, non potendo
attribuire al Segnalante l’onere di distinguere tra segnalazioni per fatti o circostanze rilevanti ai sensi
del D. Lgs. 231/2001 ovvero per responsabilità derivanti dalla normativa in materia di anticorruzione,
ove ricevuta dall’interlocutore errato, la segnalazione è da questi inoltrata tempestivamente al
corretto destinatario.

Modalità di segnalazione esterna

La persona segnalante può scegliere di effettuare una segnalazione esterna, nei casi previsti dall’art. 6 del Decreto legislativo 24/2023, attraverso

  • la piattaforma whistleblowing ANAC: ’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 179/2017, è competente a ricevere segnalazioni dirette di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Allo scopo, è stata
    istituita apposita piattaforma informatica, in grado di garantire la necessaria tutela della riservatezza
    del segnalante attraverso un protocollo di crittografia che assicura il trasferimento di dati riservati,
    reperibile al seguente link: Compilazione e invio della segnalazione ad ANAC
  • Attraverso le linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati da Anac;
  • Attraverso altro soggetto esterno che è tenuto a trasmettere ad ANAC entro 7 giorni dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

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